I SERVIZI
Comunità energetiche rinnovabili
Le comunità Energetiche Rinnovabili (CER) rappresentano una delle declinazioni in cui si sta rivoluzionando il mercato energetico.
Sono forme di aggregazione collettiva e collaborativa per la transizione ecologica. Si tratta di un gruppo di realtà che sceglie di alimentare le proprie utenze con energia pulita, autoprodotta e condivisa attraverso l’installazione di un impianto di produzione di energia pulita. I membri alimentano quindi le proprie utenze sia con energia della rete pubblica, sia dall’impianto condiviso.
Sono quindi un modello innovativo per la produzione, lo scambio nonché il consumo di energia da fonti rinnovabili. Si crea un mercato equo e solidale che nello stesso tempo produca benefici ambientali, sociali, sanitari ed economici.
Caratteristiche
- I membri: persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali, autorità locali, amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore, associazioni;
- Impianto: Uno o più impianti di energia rinnovabile, in prossimità delle utenze alimentate. Impianti nuovi o già esistenti. Possono essere inclusi impianti costituiti prima del 15 dicembre 2021, purché in misura minore del 30 per cento della potenza complessiva. Serve potenza pari o inferiore a 1 MW e connessione alla stessa cabina primaria su cui insistono i membri della CER. L’impianto non deve essere necessariamente essere di proprietà della comunità , può essere messo a disposizione da uno solo o più dei membri partecipanti o addirittura da un soggetto terzo;
- Partecipazione aperta e volontaria dei membri potenziali: persone fisiche, imprese, associazioni, enti e autorità locali;
- Gestione autonoma e controllata dell’impianto: sono gli stessi membri della CER a occuparsi delle attività di gestione e controllo;
- Immagazzinamento: l’energia prodotta può essere immagazzinata con sistemi di accumulo ed essere impiegata quando l’impianto non è in produzione:
- Vendita/consegna energia prodotta: L’energia prodotta dall’impianto può essere venduta sul mercato o ritirata dal Gestore, con ritorni economici sulla bolletta degli utenti finali.
I benefici
- Ambientali: Con impianti di produzione di energia rinnovabile eviti fonti fossili e quindi contribuisci alla riduzione della CO2;
- Economici: La Cer permette di accedere alle agevolazioni statali sulla transizione energetica. Si accede anche a servizi di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, con tariffe premio e contributi ai clienti finali;
- Sociali: si fa parte di un ecosistema sostenibile, capace di generare benefici per te stesso e per gli altri.
L’iter
- Costituzione CER: I membri strutturano la propria CER come un soggetto giuridico autonomo, capace di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive. Non deve avere lo scopo di lucro come scopo principale, pertanto le forme più comunemente utilizzate per ragioni di praticità e convenienza sono quelle dell’associazione riconosciuta o della
- Redazione contratto di diritto privato per regolare i rapporti tra partner e definire le modalità di distribuzione dei ricavi;
- Redazione Statuto o atto costitutivo individuando l’oggetto della Cer e il delegato ai rapporti con GSE.
- Redazione istanza per accesso al meccanismo di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa.
Compenso
Dal Pnrr agli incentivi per l’autoconsumo, c’è un sistema di tariffazione che premia l’autoconsumo, con compensi periodici per i benefici ambientali:
- Tariffa premio MiTE fissa per 20 anni, pari a 110 euro/MW sull’energia condivisa dalla comunità;
- Rimborso fisso per 20 anni di circa 7-9 €/MW sull’energia condivisa per valorizzare i benefici forniti dalla rete;
- Compenso per la vendita sull’energia immessa in rete, variabile in base al prezzo zonale (PUN).
I compensi non sono soggetti a tassazione.
Normativa sulle comunità energetiche
La normativa italiana recepisce le raccomandazioni sulle comunità energetiche rinnovabili contenute all’interno della più ampia Direttiva Europea n. 2001 dell’ 11 dicembre 2018 (“Renewable Energy Directive Recast” detta anche RED II in materia di sostenibilità energetica.
Attualmente, la normativa italiana sulle comunità energetiche rinnovabili consiste nell’articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019 (convertito con la Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020), nei relativi provvedimenti attuativi (la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE) e nel D.Lgs. 199/2021, che dà attuazione alla Direttiva Europea RED II sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili